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Attuazione dell'art. 23, comma 4, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di vigilanza sull'applicazione della legislazione sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro.
Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 61 del 13-3-2002.
(Coordinato con l‘errata corrige pubblicata G.U. n. 111 del 14.05.2002).
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IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
di concerto con IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI e IL MINISTRO
DELLA SALUTE
Vista la legge 23 aprile 1959, n. 189, recante l'ordinamento del
Corpo della guardia di finanza;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1999,
n. 34, concernente la struttura ordinativa del Corpo della guardia di finanza;
Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e
successive modificazioni, riguardante il miglioramento della sicurezza e della
salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente
la riforma dell'organizzazione del Governo;
Visti gli articoli 44 e 64 del decreto legislativo 19 marzo 2001,
n. 69, che prevedono, rispettivamente, l'istituzione del comparto sanitario
della Guardia di finanza, nonche' le competenze degli ufficiali medici della
Guardia di finanza;
Visto il decreto del Ministro delle finanze 13 agosto 1998, n.
325, che ha approvato il regolamento recante norme per l'applicazione al Corpo
della guardia di finanza delle disposizioni in materia di sicurezza e salute
dei lavoratori nel luogo di lavoro;
Ritenuto di dover individuare le aree riservate e operative e
quelle che presentano analoghe esigenze, nonche' le modalita' di effettuazione del controllo in dette aree da
parte dei servi sanitarie tecnici istituiti nell'ambito del Corpo della guardia
di finanza ai sensi dell'art. 23, comma 4, del decreto legislativo 19 settembre
1994, n. 626;
Decreta:
Art. 1.
1.
Ai fini dell'applicazione dell'art. 23, comma 4, del decreto legislativo 19
settembre 1994, n. 626, come modificato dall'art. 10 del decreto legislativo 19
marzo 1996, n. 242, il Corpo della guardia di finanza provvede con i propri
servizi sanitari e tecnici ad effettuare i controlli tecnici, le verifiche, i
collaudi, gli accertamenti sanitari ed a rilasciare le necessarie
certificazioni in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro, secondo le
disposizioni vigenti.
2.
I servizi sanitari e tecnici di cui al comma 1 potranno anche avvalersi della collaborazione
di personale civile in possesso dei requisiti culturali e professionali
prescritti, appositamente incaricato in base a specifiche convenzioni da
stipulare anche a titolo oneroso. Il predetto personale deve essere in possesso
dell'abilitazione prevista dal regio decreto 11 luglio 1941, n. 1161, concessa
con il rilascio dell'apposito nulla osta di segretezza. Si puo' ricorrere ai
privati, oltre che a organismi nazionali competenti per legge, dopo aver
riscontrato la mancanza di tecnici appartenenti alla pubblica amministrazione.
Art. 2.
1.
I servizi sanitari e tecnici di cui all'art. 1, comma 1, espletano, mediante
personale appositamente incaricato con determinazione del Comandante generale,
attivita' di vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di
sicurezza e salute nelle aree ove vengono svolte attivita' di carattere
riservato o operativo o che presentano analoghe esigenze, secondo le
indicazioni di cui ai commi 3 e 4 e con le modalita' stabilite dalle
disposizioni vigenti.
2.
Il personale dei servizi tecnici e sanitari che svolge l'attivita' di vigilanza
di cui al comma 1, non puo' fare parte del servizio di prevenzione e
protezione, di cui all'art. 8 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n.
626.
3.
Costituiscono, in particolare, aree riservate od operative, oltre alle caserme
e agli stabilimenti ove sono ubicati i comandi e gli organi di esecuzione del
servizio di ogni ordine e grado, ai comandi, istituti e centri di reclutamento
e addestramento, ai comandi, reparti e alle strutture di supporto tecnico,
logistico e amministrativo ed ai comandi e organi dei reparti speciali:
a)
l'ufficio del generale addetto;
b)
il II reparto del Comando generale;
c)
la centrale operativa;
d)
il centro elaborazioni dati, il centro di fotoriproduzione e la sala stampa del
Comando generale;
e)
le sale operative, i centri cifra, le segreterie di sicurezza, i centri
trasmissione e telecomunicazioni;
f)
le aree ove vengono svolte esercitazioni di tiro o in cui sono conservate armi,
munizioni ed esplosivi;
g)
i mezzi di trasporto terrestri, navali ed aerei e relative officine meccaniche
e luoghi di rimessaggio;
h)
gli schedari ed archivi;
i)
il laboratorio scientifico;
j)
il centro tipografico;
k)
le strutture campali fisse e mobili e gli accantonamenti.
4.
Sono considerati luoghi aventi caratteristiche analoghe alle aeree riservate ed
operative i manufatti riconducibili, nelle proprie finalita', alla difesa
militare ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977,
n. 616, dell'art. 4, comma 3, della legge 1 dicembre 1986, n. 831, e del
decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, ed ogni altro
luogo individuato come militare ai sensi dell'art. 230 del codice penale
militare di pace, con esclusione di quelli non direttamente condotti e gestiti
dal Corpo della guardia di finanza.
Art. 3.
1.
L'esatta ubicazione delle aree e dei manufatti di cui all'art. 2 del presente
decreto e dei restanti ambienti ordinari di lavoro e' portata a conoscenza dei
competenti organi di vigilanza con apposite comunicazioni dei datori di lavoro.
Roma, 14 febbraio 2002
Il
Ministro dell'economia e delle finanze
Tremonti
Il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali Maroni
Il
Ministro della salute Sirchia